Ordinanza n. 321 del 1991

 

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ORDINANZA N. 321

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154 e dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Rossi Carla ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sui ricorsi riuniti proposti da Carla Rossi ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania (R.O. n. 182 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988 n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in quanto detti articoli non si applicano agli immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastale e trasferiti in epoca anteriore al 14 marzo 1988; nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, i funzionari delle intendenze di finanza, delle prefetture e gli avvocati dello Stato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; nonché, infine, dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto - nel testo modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - in riferimento agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Considerato quanto alla prima questione che la stessa è stata già dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza n. 582 del 1989 (cfr. anche n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987) in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione;

che per quanto riguarda l'art. 42 della Costituzione non risulta addotta dal giudice specifica motivazione in ordine al profilo sotto il quale detta norma dovrebbe ritenersi violata;

che del pari le altre due questioni sono state già dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 292 del 1990, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma e 108, secondo comma;

che le questioni, pertanto, vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 53, 97, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.